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Art. 55a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La gestione di una stazione di inseminazione, di un centro di stoccaggio del seme, di un laboratorio di separazione o di un altro impianto di trasformazione del seme che pratica scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54.
  2. Le persone e le istituzioni di cui all’articolo 55 capoverso 1bislettere a–c sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di stoccaggio del seme.

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