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Art. 56

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:
    1. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla trasformazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di ovuli ed embrioni;
    2. gli animali donatori e quelli riceventi;
    3. il prelievo, la trasformazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli ed embrioni.
  2. Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:
    1. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli ed embrioni;
    2. designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria degli scambi transfrontalieri di cui alla lettera a.
  3. Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.

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