916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
L’USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:
i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla trasformazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di ovuli ed embrioni;
gli animali donatori e quelli riceventi;
il prelievo, la trasformazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli ed embrioni.
Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:
rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli ed embrioni;
designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria degli scambi transfrontalieri di cui alla lettera a.
Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.
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