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Art. 57

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.
  2. Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.
  3. Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l’esercizio della professione.

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