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Art. 58

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.
  2. Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell’USAV:
    1. 1 misure gestionali al fine di impedire la diffusione di agenti infettivi durante il prelievo, la trasformazione e la conservazione di embrioni;
    2. un’analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.
  3. Tiene la documentazione dei prelievi e del trasferimento di ovuli ed embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.2
  4. Chi conserva ovuli ed embrioni tiene la relativa documentazione.3
  5. I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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