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Art. 58a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le unità di raccolta di embrioni, le unità di produzione di embrioni nonché gli stabilimenti che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni sono soggetti ad autorizzazione se praticano scambi transfrontalieri.
  2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

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