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Art. 68

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.
  2. Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.
  3. Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.
  4. La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d’incubazione della presunta epizoozia.

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