Torna alla legge

Art. 68a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell’epizoozia, è necessario impedire il loro trasferimento in un’altra azienda detentrice di animali.
  2. È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.