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Art. 69

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell’epizoozia.
  2. Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.
  3. Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.
  4. La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. .1

Footnotes

  1. Per. abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

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