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Art. 70

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un’epizoozia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone.
  2. Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:
    1. gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurvi altri animali;
    2. la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale. Quest’ultimo designa il macello. .1
  3. Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:
    1. l’accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia;
    2. gli abitanti dell’azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del bestiame o manifestazioni simili.

Footnotes

  1. Per. abrogato dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

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