Torna alla legge

Art. 71

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell’epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.
  2. Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:
    1. tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
    2. gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un’adeguata disinfezione;
    3. è vietato introdurre animali nell’effettivo1sotto sequestro.
  3. Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:
    1. le persone che abitano o soggiornano in un’azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell’epizoozia;
    2. il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
    3. le persone che non abitano nell’azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.
  4. Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:
    1. 2 le derrate alimentari di origine animale, il mangime e altri prodotti agricoli e oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall’azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
    2. il movimento di veicoli da e per l’azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l’azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.
  5. Per vigilare sull’osservanza dei provvedimenti ordinati dall’autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).

Footnotes

  1. Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.