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Art. 72

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.
  2. I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un’analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

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