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Art. 93

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:
    1. il veterinario ufficiale informa il controllore delle carni del macello dell’imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione;
    2. il veterinario ufficiale esamina con particolare attenzione l’eventuale presenza di sintomi dell’epizoozia al momento della visita degli animali prima della macellazione e dell’ispezione delle carni.
  2. Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale e se simultaneamente sono ordinati i necessari provvedimenti di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all’esito negativo delle analisi.1
  3. Se in un macello si sospetta o si diagnostica un’epizoozia altamente contagiosa, l’impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.
  4. L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alle misure in caso di emergenza e alla procedura in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

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