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Art. 94

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall’analisi ufficiale.
  2. I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l’analisi degli animali al termine del periodo d’incubazione ha dato esito negativo.
  3. Il sequestro dell’effettivo infetto è abrogato dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L’effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.
  4. I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d’incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell’ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l’esito negativo dell’analisi degli effettivi secondo l’articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l’abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.
  5. I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone intermedie possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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