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Art. 94a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Dopo la reintroduzione di animali, l’azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale per 30 giorni. Dopo questo periodo vengono effettuati un’analisi clinica e un prelievo di campioni rappresentativo degli animali secondo le istruzioni del laboratorio nazionale di riferimento competente.

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