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Art. 95

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l’USAV può autorizzare:

  1. 1 una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2) o rinunciare alla loro delimitazione;
  2. l’estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza (art. 90 e 92);
  3. 2 .
  4. la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  2. Abrogata dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

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