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Art. 96

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

In situazioni d’emergenza, il DFI può ordinare:

  1. la macellazione degli effettivi infetti; le esigenze relative ai mezzi di trasporto e ai macelli, come pure i provvedimenti per il trattamento e l’utilizzazione della carne si basano sulle istruzioni dell’USAV;
  2. la vaccinazione; il tipo di vaccino e le sue modalità d’impiego, come pure la marchiatura degli animali vaccinati sono determinati dall’USAV.

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