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Commenti: Art. 13 | Omnilex
Law
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 13
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Art. 13
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916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Il DFI stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato.
L’USAV provvede a informare i viaggiatori.
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