916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Alle lettere e ai pacchi contenenti prodotti animali, spediti da Paesi terzi a privati nel territorio d’importazione e destinati al consumo privato, si applica per analogia l’articolo 13 capoverso 1.
I prodotti di origine non animale nelle lettere e nei pacchi devono essere riconoscibili come tali dal servizio veterinario di confine durante il controllo.1
Footnotes
Introdotto della cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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