916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.1
Non sono soggetti al controllo veterinario di confine:
2 animali e prodotti animali di cui al capoverso 1 che sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia o in Irlanda del Nord;
prodotti animali di cui al capoverso 1 importati conformemente agli articoli 13 e 14.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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