916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:
1 conservare una copia del DSCE se questo è stato emesso in forma cartacea;
registrare la data di arrivo della partita all’ufficio doganale; e
registrare la data dell’imposizione doganale.
Se l’imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DSCE in formato cartaceo o presentare, per ogni frazione della partita, il DSCE in formato elettronico munito di firma elettronica valida. Deve inoltre, per ogni frazione di partita, registrare la data dell’imposizione doganale e la quantità o il peso verificati.2
Le copie autenticate del DSCE vanno richieste al servizio veterinario di confine.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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