916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le partite soggette al controllo veterinario di confine possono essere immagazzinate nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali del territorio d’importazione soltanto se sono state sottoposte a un controllo veterinario di confine completo e rilasciate.
Per attestare l’avvenuto controllo occorre presentare all’ufficio doganale competente, al momento dell’immagazzinamento, il DSCE debitamente compilato dal servizio veterinario di confine.1
Queste partite immagazzinate possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 411). ↩
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