916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati nell’azienda di destinazione seguendo l’itinerario più diretto.
Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere portati all’azienda di destinazione o, se prescritto dalle condizioni d’importazione, posti in quarantena seguendo l’itinerario più diretto e senza essere trasbordati.
Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi, non possono essere caricati altri animali.
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