916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’importatore è responsabile del rispetto dei requisiti in materia di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.
In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, e in particolare di partite importate in transito attraverso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord senza un controllo veterinario di confine completo, l’importatore deve informare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo.1
In caso di prodotti animali, l’importatore deve notificare alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 23).
L’importatore deve fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari. Egli può anche incaricare un’impresa di spedizione di fornirglieli in tempo utile.
In caso di lettere e pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, all’importatore spetta la responsabilità di contrassegnare la partita in modo tale che sia riconoscibile dall’impresa di spedizione come soggetta al controllo veterinario di confine, tranne nel caso in cui l’impresa di spedizione si avvalga delle prestazioni di un’impresa che presta servizi di sdoganamento.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267). ↩
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