919.117.72OOCOPFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti:
la promozione della qualità;
le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;
il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
l’allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;
l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato;
il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e.
Le misure di adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:
alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;
Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un’organizzazione di categoria o eventualmente da un’organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.
I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465). ↩
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