919.117.72•Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
919.117.72OOCOPFederal Council Ordinance1 gen 2003
(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori, OOCOP)
del 30 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un’unica organizzazione di categoria o da un’unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14–16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un’organizzazione di categoria o da un’orga-nizzazione di produttori specifica.
Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:
Un’organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se:
Se la richiesta d’estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l’offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell’organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno:
Nell’allegato 1 sono fissate:
Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al DEFR sull’esecuzione e l’efficacia delle misure.
L’ordinanza del 7 dicembre 19989concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.
Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.
(art. 11)
I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.
Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all’estero indipendentemente dalla marca:
Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza del 25 giugno 200810sul sostegno del prezzo del latte (OSL) trasmette alla PSL, su richiesta, i seguenti dati:
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
I non membri devono versare all’Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:
I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l’agricoltura svizzera secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811sulla promozione dello smercio.
L’Ufficio federale trasmette su richiesta all’USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
1.1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:
1.2. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all’obbligo contributivo.
I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.
L’Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati:
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 70 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.
1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.
Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:
Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’ES, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Emmentaler o «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi:
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
1.1 I produttori non membri devono versare all’«Interprofession du Vacherin Fribourgeois» (IPVF), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois prodotto.
1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.
Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:
Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’IPVF, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Vacherin Fribourgeois o «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme pesano tra 5 e 12 chilogrammi:
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.
1.1 I produttori non membri devono versare allʼInterprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell’anno che precede la riscossione.
1.2 I vinificatori che non sono membri devono versare allʼIVVS, quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata. A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantinamento di cui all’articolo 29 capoverso 6 dell’ordinanza del 14 novembre 2007^12^sul vino presentata nell’anno che precede la riscossione.
1.3 I non membri sono esentati dall’obbligo contributivo se il Cantone, un’organizzazione di categoria o un’organizzazione cantonale riscuote contributi d’incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.
1.4 LʼIVVS può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un’organizzazione o a un fiduciario.
1.5 Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l’importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.
Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri negli anni 2026–2028. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.
I servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono, su richiesta, all’IVVS o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri i seguenti dati:
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2028.
RS 910.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5481). ↩
[RU 1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577]. ↩
RS 916.350.2 ↩
[RU 1998 3205, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415.RU 2006 2695art. 19]. Vedi ora l’O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010 ). ↩
RS 916.140 ↩
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