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Art. 8

922.0LCPFederal Act1 apr 1988Fonte originale
  1. I titolari di un’autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d’arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.
  2. I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un’autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia.
  3. Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all’articolo 11a , i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d’arte delle recinzioni.

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