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Art. 10c

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale

Una recinzione per la protezione del bestiame è realizzata e manutenuta a regola d’arte se segue i contorni dell’area, è chiusa e presenta una tensione sufficiente. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

  1. numero di fili: in caso di recinzione a fili, almeno quattro fili; in caso di recinzione a nodi o in rete metallica, un filo sopra e uno sotto;
  2. tensione della recinzione o dei fili: almeno 3000 V;
  3. distanza del filo più in basso dal suolo: al massimo 20 cm;
  4. altezza:

1. in caso di ovini, caprini e suini al pascolo, almeno 90 cm; in caso di stabulazione notturna e pascolo notturno nelle zone d’estivazione, almeno 105 cm,

2. in caso di camelidi del nuovo mondo, almeno 120 cm,

3. in caso di cervi tenuti in recinti, almeno 180 cm.

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