L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma di animali da reddito agricoli e la loro difesa contro animali estranei.
Un cane da protezione del bestiame è riconosciuto quando ha superato l’esame di idoneità alla protezione del bestiame ed è contrassegnato come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE1.
Sono ammessi all’esame i cani che appartengono a una razza per la protezione del bestiame. I Cantoni possono escludere alcune razze.
L’UFAM verifica l’idoneità alla protezione del bestiame dei cani che hanno almeno 18 mesi di età. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:
2 in funzione del suo impiego, essere socializzato nei confronti degli esseri umani e degli animali ed essere adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 OPAn3) nonché, in presenza del detentore, essere controllabile da quest’ultimo;
durante l’impiego resta autonomamente in prossimità degli animali da reddito e all’avvicinarsi di persone e animali estranei assume un comportamento di difesa adeguato allo scopo di impiego e conseguentemente differenziato secondo il capoverso 1;
non assume un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn).
I cani da protezione del bestiame sono impiegati a regola d’arte laddove sono soddisfatte le seguenti condizioni:
sono impiegati almeno due cani da protezione del bestiame; il numero di cani necessari dipende dal numero degli animali da reddito;
i cani da protezione del bestiame hanno una visione completa del pascolo e quest’ultimo non è troppo ripido;
di giorno, la superficie del pascolo non supera i 20 ettari;
di notte, gli animali da reddito sono raggruppati in una superficie di 5 ettari al massimo.
I Cantoni provvedono affinché le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano adeguatamente segnalate lungo i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali. Ogni anno, entro il 15 aprile, comunicano all’UFAM le zone d’impiego previste per i cani da protezione del bestiame riconosciuti nella zona d’estivazione; l’Ufficio federale di topografia mappa le zone d’impiego nel geo-portale federale.