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Art. 10e

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale

I Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano a regola d’arte le misure per la protezione del bestiame e delle api di cui all’articolo 10b . Provvedono affinché si ovvi rapidamente alle carenze riscontrate.

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