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Art. 10f

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale
  1. L’UFAM si assume al massimo l’80 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:
    1. pianificazione individuale per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti in aziende agricole nonché in aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari;
    2. pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, purché la pianificazione di cui alla lettera a lo richieda, nonché attuazione delle misure;
    3. pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi.
  2. L’UFAM si assume l’80 per cento dei costi delle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10b capoversi 2 e 3.

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