Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se l’autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge del 6 ottobre 19951sugli ostacoli tecnici al commercio si applicano le pene comminate in tali articoli.