È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:
immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 4;
viola l’obbligo di collaborazione e di informazione di cui all’articolo 11 o l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 8 capoverso 5;
viola una disposizione d’esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.