Gli organi di vigilanza del mercato coinvolgono gli operatori economici interessati nelle misure di cui agli articoli 20–22, 23 capoverso 1 e 24 volte a prevenire o ridurre i rischi.
Gli operatori economici interessati ed eventuali altre persone interessate sono tenuti, nella misura necessaria, a collaborare all’esecuzione della vigilanza del mercato. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.
Prima di ordinare le misure, gli organi di vigilanza del mercato sentono gli operatori economici interessati.
Se un prodotto da costruzione oggetto di una misura è stato valutato da un organismo designato e riconosciuto secondo l’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, l’organo di vigilanza del mercato informa tale organismo.