Nel campo d’applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli professionali esteri che abilitano all’esercizio dell’avvocatura.
Provvede in particolare affinché:
gli avvocati siano soggetti alle regole professionali di cui all’articolo 25;
l’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati si basi sui principi applicabili agli avvocati cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione per l’attuazione di questi trattati.
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