Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:
svolgere l’esame federale per consulenti in brevetti;
decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
emanare le decisioni relative al superamento dell’esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti.
Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.
Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all’Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione1.
Footnotes
Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 3655). ↩
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