L’attività pratica di cui all’articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.
La durata dell’attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:
gli obiettivi e i contenuti dell’attività pratica;
i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti;
i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell’attività pratica con la Svizzera.
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