(art. 24 cpv. 2)
Controllo inteso a verificare che l’assemblaggio, lo stato e le caratteristiche metrologiche di un singolo strumento di misurazione siano conformi alle prescrizioni; è in particolare verificato il rispetto degli errori massimi tollerati. Lo strumento è in seguito ammesso per l’ulteriore utilizzazione. 1.1 La verificazione successiva è eseguita da un organismo competente, nel luogo in cui lo strumento è installato o in un laboratorio di prova. 1.2 Se lo strumento di misurazione soddisfa i requisiti, la verificazione è attestata mediante l’apposizione del bollo o della marcatura di verificazione, del segno distintivo del competente ufficio di cui all’allegato 6 e della data di scadenza (mese e anno) della validità della verificazione. Se necessario, l’accesso alle parti dello strumento rilevanti sotto il profilo metrologico è protetto da piombi di sicurezza. 1.3 Se necessario è redatto un certificato di verificazione o di conformità. La concordanza fra il certificato e lo strumento di misurazione esaminato deve essere garantita.
Controllo eseguito da un organismo competente mediante sondaggi statistici, inteso a verificare che lo stato e le caratteristiche metrologiche di un lotto sufficientemente indicativo di strumenti di misurazione dello stesso tipo siano conformi alle prescrizioni. È in particolare verificato che i singoli strumenti appartenenti al campione rispettino gli errori massimi tollerati. Gli strumenti appartenenti al lotto sono in seguito ammessi per l’ulteriore utilizzazione. 2.1 L’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione stabilisce il modo di procedere, le dimensioni del lotto e del campione, i criteri di decisione e gli eventuali provvedimenti. 2.2 Se il risultato del sondaggio non soddisfa tutti i criteri richiesti, l’autorità competente adotta i provvedimenti previsti nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione.
Rilevamento periodico delle misurazioni a intervalli di tempo ripetuti, in base a un programma approvato dall’utilizzatore e dall’organismo competente, e confronto di tali dati con valori equivalenti rilevati in precedenza. 3.1 Mediante l’applicazione di determinati criteri di prova possono essere individuati gli strumenti di misurazione che presumibilmente non soddisfano più i requisiti legali, così da dover essere sottoposti singolarmente a una procedura secondo il presente allegato. 3.2 L’utilizzatore esegue controlli periodici. Accorda all’organismo competente il diritto di seguire l’attività di controllo. L’utilizzatore è in particolare tenuto a presentare all’organismo competente tutti i risultati dei controlli periodici, affinché le scadenze dei successivi controlli della stabilità di misurazione possano, se del caso, essere adeguate.
Controllo inteso a verificare che lo stato e le caratteristiche metrologiche di un singolo strumento di misurazione, nonché la sua utilizzazione, siano conformi alle prescrizioni, svolto mediante misurazioni comparative eseguite da un laboratorio di riferimento designato dall’organismo competente con campioni o con misure materializzate. 4.1 Se i risultati del controllo dimostrano che lo strumento di misurazione non rispetta gli errori massimi tollerati, lo strumento va sottoposto alla procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione prevista nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione. 4.2 Tale procedura richiede misurazioni nel luogo d’installazione dello strumento di misurazione e nel laboratorio di riferimento.
Controllo periodico, secondo procedure definite, del funzionamento e della stabilità di misurazione di uno strumento di misurazione, eseguito dall’utilizzatore medesimo, e registrazione dei risultati, in particolare per la sorveglianza da parte dell’organo competente. 5.1 I dettagli sul modo di procedere sono definiti nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione o, nel singolo caso, dall’organismo competente. 5.2 Se i risultati del controllo dimostrano che lo strumento di misurazione non rispetta gli errori massimi tollerati, lo strumento va, se necessario, revisionato e quindi sottoposto alla procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione prevista nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione.
Calibrazione periodica di uno strumento di misurazione e controllo del rispetto degli errori massimi tollerati, eseguiti dall’utilizzatore medesimo o da un organo autorizzato per tale operazione dall’organismo di sorveglianza competente. 6.1 La procedura dettagliata è definita nell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione o, nel singolo caso, dall’organismo competente, in considerazione delle caratteristiche metrologiche e del previsto impiego dello strumento di misurazione. 6.2 Occorre tenere un verbale sulle calibrazioni eseguite. Il verbale, nonché i certificati di calibrazione, vanno tenuti a disposizione degli organismi competenti. 6.3 Se sulla base dei risultati della calibrazione si constata che i requisiti dell’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione non sono più rispettati, l’utilizzatore deve provvedere ai necessari lavori di revisione ed eseguire le prescritte procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
Esecuzione periodica di ben specificati lavori di manutenzione atti a mantenere il buon funzionamento dello strumento di misurazione. Tali lavori sono eseguiti da una persona competente che li registra e li attesta nell’apposito documento di manutenzione dello strumento. 7.1 I lavori di manutenzione vanno eseguiti conformemente alle specifiche e alle istruzioni del fabbricante dello strumento di misurazione. Di norma dopo la manutenzione viene eseguita una regolazione secondo il numero 8. 7.2 L’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione stabilisce la portata e la frequenza minime dei lavori di manutenzione e disciplina gli ulteriori dettagli. La procedura può inoltre prevedere l’obbligo di annunciare determinati fatti.
Eliminazione di scarti inammissibili del valore di lettura del misurando mediante un riferimento appropriato e riproducibile, affinché i prescritti errori massimi tollerati possano nuovamente essere rispettati. 8.1 La regolazione va eseguita secondo le indicazioni del fabbricante dello strumento di misurazione. Il fabbricante o l’ordinanza specifica concernente lo strumento di misurazione stabiliscono la periodicità delle regolazioni. 8.2 La regolazione può essere eseguita dall’utilizzatore medesimo o da una persona competente. Può eventualmente essere avviata ed eseguita automaticamente dallo strumento stesso.
9.1 Al fine di consentire l’utilizzo di uno strumento di misurazione dopo una riparazione o dopo l’esecuzione di lavori di rimessa in stato funzionale fino al successivo esame periodico della stabilità di misurazione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, i privati autorizzati possono eseguire la piombatura dello strumento di misurazione. 9.2 L’autorizzazione è rilasciata dal METAS, sempreché le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non prevedano un altro organismo responsabile dell’autorizzazione. 9.3 I privati devono dimostrare la loro idoneità. Essi devono frequentare i corsi ordinati dal METAS e seguire le direttive e le istruzioni dell’organismo responsabile dell’autorizzazione. 9.4 L’autorizzazione è valida per un periodo massimo di cinque anni. Essa è revocata se il privato autorizzato non si attiene alle direttive e alle istruzioni o se i requisiti non sono più soddisfatti. 9.5 Il privato autorizzato deve notificare la riparazione o la rimessa in stato funzionale all’organismo responsabile dell’esecuzione della procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione. 9.6 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione possono prevedere disposizioni speciali per la riparazione e la piombatura, nella misura in cui sia necessario per la rispettiva categoria di strumenti di misurazione.
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