I titolari d’autorizzazioni di fabbricazione, importazione e vendita di esplosivi devono tenere inventari distinti circa le loro transazioni commerciali riguardanti le materie esplosive e i mezzi di innesco.1
I grossi utilizzatori di esplosivi hanno pure l’obbligo di tenere l’inventario.
Negli inventari devono essere indicati esattamente il tipo e la quantità degli esplosivi, la loro provenienza, la loro destinazione o il loro uso.
Gli inventari con gli atti devono essere custoditi in buon ordine durante cinque anni con i rispettivi giustificativi. Il Consiglio federale può prevedere un termine di conservazione più lungo.2
Il Consiglio federale disciplina la tenuta degli inventari dei pezzi pirotecnici. Esso può restringerla a determinati tipi.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151). ↩
Per. introdotto dell’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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