Chiunque cui vengano a mancare esplosivi o pezzi pirotecnici deve immediatamente segnalarne la scomparsa alla polizia.
Se in un’impresa che commercia esplosivi o pezzi pirotecnici avviene un’esplosione provocante pregiudizio all’integrità delle persone o danno considerevole alle cose, i superiori responsabili devono avvisare senza indugio la polizia.
È riservato l’obbligo di annunciare l’infortunio conformemente all’articolo 45 della legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni.2
Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 16761724art. 1 cpv. 1;FF 1976 III 155). ↩
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