Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell’esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei documenti, per quanto richiesto dall’applicazione della legge e delle sue disposizioni d’esecuzione; è fatto salvo il diritto legale di non deporre.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.