È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli;
fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un’autorizzazione prevista nella presente legge;
fa uso di un’autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.
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