È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17–26) o da un’ordinanza d’esecuzione;
viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive;
in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
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