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Art. 17

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Se, in base a informazioni ricevute, conclude che esplosivi messi a disposizione sul mercato non soddisfano i requisiti della presente ordinanza, l’UCE ingiunge al fabbricante o all’importatore di rendere detti esplosivi conformi alle prescrizioni, minacciando il loro ritiro dal commercio in caso di non ottemperanza.1
  2. Se esplosivi non conformi rischiano di mettere in pericolo persone o cose quando sono utilizzati secondo la loro destinazione, l’UCE prende le misure necessarie per mettere sotto sequestro gli esplosivi in questione, toglierli dalla circolazione e impedire ogni loro ulteriore rimessa in commercio.
  3. L’UCE è competente per fornire l’assistenza amministrativa internazionale. Informa in particolare la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE dei provvedimenti adottati sulla base del presente articolo. Le restrizioni previste dall’articolo 22 LOTC sono applicabili.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

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