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Art. 18

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. L’esplosivo deve contenere un fattore di rilevamento, omogeneamente distribuito, grazie al quale sia possibile stabilire con certezza, anche dopo l’esplosione, la provenienza e il periodo di fabbricazione dell’esplosivo.
  2. Il fattore di rilevamento stesso e la sua concentrazione nella materia esplosiva devono essere approvati dall’UCE.
  3. L’UCE definisce le modalità del contrassegno, effettua controlli e le adegua se necessario.

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