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Art. 19

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale

Agli esplosivi giusta la Convenzione internazionale del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento deve essere stato mescolato omogeneamente, almeno nella concentrazione minima ivi richiesta, un fattore di rilevamento.

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