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Art. 20

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Le micce di sicurezza e le micce detonanti devono essere munite sull’intera lunghezza di un marchio che permetta di risalire al fabbricante nonché al luogo, anno e mese di fabbricazione.
  2. Il marchio delle micce di sicurezza deve permanere anche dopo che la miccia è stata usata.
  3. Dev’essere inoltre conforme all’allegato 14.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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