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Art. 82

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I depositi e i magazzini sono chiusi a chiave. Le chiavi vanno custodite in un luogo sicuro.
  2. Gli edifici adibiti a deposito o magazzino possono contenere unicamente esplosivi e gli accessori necessari al brillamento. All’interno si possono eseguire soltanto lavori di immagazzinamento.
  3. L’accesso agli edifici adibiti a deposito o magazzino è permesso unicamente alle persone con esperienza nella manipolazione e nel trasporto delle merci depositate e che sono addette ai lavori.
  4. Le merci depositate nei depositi e magazzini sotterranei devono essere a una distanza di almeno 30 cm dalle pareti e dalla soletta del soffitto.

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