942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, segnatamente per la prenotazione, il servizio o l’elaborazione, devono già essere inclusi nel prezzo indicato. I costi di spedizione possono essere indicati separatamente.1
1bis. In caso di modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell’aliquota d’imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.2
Vantaggi come ribassi, tagliandi di ribasso o ristorno, realizzabili soltanto dopo la compera, devono essere designati separatamente e indicati in cifre.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 343). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). ↩
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