946.202.1OBDIFederal Council Ordinance1 lug 2016Fonte originale
La presente ordinanza disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione, del transito e della mediazione di:
beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale;
beni strategici che sono oggetto di accordi internazionali;
beni che sono soggetti a controlli nazionali delle esportazioni.
È applicabile al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo, ai depositi franchi doganali e alle enclavi doganali svizzere.
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