946.202.1OBDIFederal Council Ordinance1 lug 2016Fonte originale
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 3 LBDI, nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
armi ABC : ordigni esplosivi nucleari, armi biologiche e chimiche e relativi sistemi vettori;
Stato partner : Stato che partecipa a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera.
Nell’allegato 1 sono elencate altre definizioni.
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